La durata massima
In definitiva la durata massima è di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.
Le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dalla procedura sindacale prevista per la tradizionale cassa integrazione fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Per quanto riguarda le regole sindacali dei Fondi di solidarietà occorre fare riferimento ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione.
Domande entro il 17 luglio
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 17 luglio. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Escorte galati
Rizolvere problemini di eiaculazione