Secondo i regolamenti europei i passeggeri hanno diritto al rimborso. Ma il decreto «Cura Italia» ha autorizzato le compagnie a dare solo voucher
di Gianni Dragoni

Secondo i regolamenti europei i passeggeri hanno diritto al rimborso. Ma il decreto «Cura Italia» ha autorizzato le compagnie a dare solo voucher
3′ di lettura
L’Enac fa retromarcia sui rimborsi dei voli cancellati. L’ente dell’aviazione ha richiamato le compagnie operanti in Italia a rispettare il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri e a rimborsare i passeggeri per i voli cancellati a partire dal 3 giugno, anziché dare loro dei voucher. Lo ha reso noto l’Enac.
La segnalazione del Sole 24 Ore
Nell’articolo pubblicato il 16 giugno da 24+ dal titolo «Voli cancellati: voucher sì, rimborso no. Le compagnie aeree alla guerra dei cieli», Il Sole 24 Ore aveva segnalato che in Italia le compagnie non stanno rimborsando i biglietti dei voli cancellati a causa del coronavirus, ma danno dei voucher utilizzabili per un anno per prendere altri biglietti, in base alle norme del decreto legge Cura Italia. Invece secondo i regolamenti europei è il passeggero che deve scegliere tra rimborso e voucher. E se il passeggero vuole il rimborso questo deve essere versato entro sette giorni.
La nota Enac di oggi
«In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile – dice una nota dell’Enac – rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei
casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa.
Infatti, dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come
da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali.
Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta».
Controlli e sanzioni
«Le stesse regole – prosegue la nota dell’Enac – valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore». L’Enac ha detto che «continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento».
Norme europee e deroghe italiane
Secondo le norme europee, ribadite a marzo e a maggio dalla Commissione Ue, il passeggero ha diritto di scegliere e di pretendere il rimborso, anche se il vettore offre un voucher. Ma le compagnie insistono nel dare solo voucher, perché con il crollo del traffico hanno problemi di liquidità. A livello italiano, invece, il decreto «Cura Italia» il 17 marzo, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile, ha introdotto una norma anti-rimborsi, consente alle compagnie (o alle agenzie di viaggio per i pacchetti) di dare un voucher valido un anno anziché rimborsare le somme pagate in anticipo.
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